venerdì 18 marzo 2016

PERIZIA DI SDL CENTROSTUDI FA EMERGERE USURA E ANATOCISMO BANCARIO SU UN SALDO DEBITORIO DI 800.000 EURO

Altro successo di SDL Centrostudi sul fronte delle Banche.

Sdl Centrostudi


La società E. s.p.a. ha proposto opposizione attraverso l’avv. prof. Piero Lorusso avverso il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dalla Banca per il recupero della complessiva somma di euro 800.000,00, quale saldo debitorio dei c/c nn., fondandola sulla perizia di SDL Centrostudi da cui sono emerse sia usura sia anatocismo.


A fondamento della spiegata impugnativa l’opponente ha dedotto la risalenza al 1966 dei due contratti di conto corrente posti dalla banca alIa base della propria pretesa monitoria, oggetto nel corso del tempo, oltre di rinnovate numerazioni, di svariate irregolarità ai suoi danni, quali la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a fronte di una differente frequenza di capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi; l’applicazione di interessi passivi al tasso ultralegale e di commissioni di massimo scoperto pure a fronte di una mancata originaria pattuizione in forma scritta; la postergazione delle valute ne pagamento degli assegni presentati per l’incasso.

A fronte di tale difesa, la Banca ha chiesto la provvisoria esecuzione del decreto opposto, facendo rilevare in particolare come i rapporti contrattuali siano stati regolati sin dall’origine in forma scritta, come da contratti versati agli atti del procedimento monitorio.

Orbene, in forza del disposto dell’art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto può essere concessa ove l’opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione.

In particolare, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento idoneo a provare. ex artt. 2699 ss. c.c., il fondamento delle eccezioni del debitore ingiunto (convenuto sostanziale) e, conseguentemente, l’infondatezza della pretesa creditoria del ricorrente in monitorio (attore sostanziale).

E’ evidente, tuttavia, che preliminare ai fini della concessione della provvisoria esecuzione è la delibazione sia pure in via sommaria, dell’esistenza della stessa pretesa creditoria, sulla base degli ordinari canoni probatori: infatti, l’opposizione a decreto ingiuntivo dà vita ad un giudizio a cognizione piena, assoggettata alle normali regole di riparto degli oneri probatori. II creditore che ha agito per l’adempimento, conseguentemente, deve provare la fonte (legale o negoziale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza e può limitarsi alia mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento (cosi Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001 n. 13533).

Nel caso di specie, benché l’attore in senso sostanziale abbia versato in atti il titolo negoziale della propria pretesa (ossia i contratti sottoscritti, in cui risulta regolamentato il tasso di interesse passivo e pattuita una commissione di massimo scoperto, appare assistita da verosimile fondatezza, almeno a livello di delibazione sommaria, la censura dell’opponente afferente alla nullità della clausola negoziale che configura usura, anatocismo e una capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a fronte di una frequenza annuale di capitalizzazione degli interessi attivi. Ciò porta ad ipotizzare la necessità di rideterminare il credito della Banca nei confronti del correntista, almeno in relazione al periodo antecedente l’entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, che ha reso legittima la prassi della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi se accompagnata da una pari frequenza di capitalizzazione degli interessi attivi; e, peraltro, alla luce delle indicazioni fornite dalla Suprema Corte, appare verosimile ritenere che tale rideterminazione dovrà avere luogo espungendo, in relazione al periodo in oggetto, qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi debitori (cfr. Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418).

Va denegata, pertanto, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in attesa del necessario approfondimento istruttorio sulla validità -in tutte le loro clausole – dei contratti azionati in via monitoria da BP e sull’esatto ammontare del credito vantato da parte opposta.

Avv. Prof. Piero Lorusso


Scarica il documento


mercoledì 16 marzo 2016

UN VADEMECUM PER DIFENDERSI DALLE BANCHE

Alla crisi, cui il nostro Paese sta assistendo negli ultimi anni, si aggiunge un comportamento a volte scorretto da parte degli istituti di credito che anziché aiutare le aziende, anziché sedersi a tavolino e trovare delle soluzioni chiedono alle aziende di "rientrare" dai fidi bancari, oppure negano gli affidamenti.




Non parliamo dunque qui di corruzione, criminalità organizzata o altre piaghe tipicamente italiane. Ma di banche, e delle conseguenze dei tassi usurari nascosti nei contratti e delle pratiche di anatocismo, secondo le valutazioni del Report nazionale sull’usura praticata dalle banche, preparato dalla Fondazione Sdl sui dati forniti da Sdl Centro Studi, società di Brescia pioniera nell’offrire consulenza e assistenza legale nelle cause contro gli istituti di credito.

La necessità di ottenere sempre e comunque elevati profitti spesso porta gli Istituti di Credito e Società Finanziarie a contravvenire ripetutamente a leggi e specifiche esistenti in materia (applicazioni di interessi ultralegali).

Considerato che negli ultimi anni il dissesto soprattutto delle piccole imprese è stato acuito dagli abusi perpetrati dagli istituti bancari, che non sempre operano nel rispetto delle regole di correttezza e buona fede, SDL Centrostudi propone con questo e successivi articoli una serie di guide pratiche per aiutare imprese e famiglie nell’individuazione delle anomalie e nella successiva richiesta di restituzione di quanto indebitamente corrisposto e propone qui di seguito un utile vademecum per comprendere meglio come riconoscere le anomalie bancarie e finanziare perpetrate ai danni delle imprese tra le quali -  ma non uniche - spiccano l’anatocismo e l’usura.






ANATOCISMO 

Negli ultimi mesi sono state emesse in Italia diverse condanne ottenute attraverso sentenze e ordinanze nei confronti di banche che hanno praticato l’anatocismo. Come quelle degli istituti Ing, Deutsche Bank e Bpm.

Ma cos'è esattamente l'anatocismo? Si tratta di una parola che deriva dal greco anà (sopra, di nuovo) e tokòs (interesse) e definisce la capitalizzazione degli interessi sugli interessi così gli interessi calcolati sul capitale possono fruttare altri interessi (si chiama capitalizzazione composta infatti gli interessi sono definiti composti).

Detto in maniera più semplice l’anatocismo è il calcolo degli interessi, sugli interessi, ecc. 
Un esempio di anatocismo è quello che vede sommare al capitale di debito residuo gli interessi maturati.

Il debitore cui venisse applicato l’anatocismo, in caso di obbligazione pecuniaria, dal punto di vista giuridico, si vedrebbe obbligato al pagamento sia del capitale, sia degli interessi pattuiti, ed anche degli ulteriori interessi applicati agli interessi scaduti.

È noto che le banche utilizzino tale sistema ogni tre mesi: in questo caso si parla di anatocismo bancario o anche di “capitalizzazione trimestrale degli interessi”. Con tale sistema, le banche hanno a lungo liquidato gli interessi a debito del correntista con frequenza trimestrale, mentre gli interessi a credito dello stesso erano liquidati con cadenza annuale: una delle tante disparità, insomma, nei contratti tra istituto di credito e cittadino.

Per chiarire quanto possa incidere questa prassi in un contratto di conto corrente bancario, prendiamo ad esempio il seguente conteggio. Supponiamo che un correntista nell’arco del decennio 2004 – 2014 abbia uno scoperto medio sul conto corrente di 10.000,00 € e un tasso di interesse passivo medio di  10% annuo. Con la capitalizzazione trimestrale, gli interessi nel decennio ammonteranno ad 16.868,57 €  mentre senza capitalizzazione essi ammonteranno ad € 10.005,48. 
Nonostante il codice civile vieti di introdurre interessi anatocistici, le banche hanno comunque utilizzato a lungo tale tecnica. Senonché la Corte di Cassazione con una nota sentenza abbia affermato l’illegittimità degli addebiti bancari per anatocismo anche per il passato. 
Purtroppo il sistema sanzionatorio è debole, trattandosi di illecito civile e non penale. Tuttavia il giudice può riconoscere un danno esistenziale e biologico.

USURA BANCARIA 

Nell’ordinamento giuridico italiano l’Art. 644 del Codice Penale introduce come fattispecie normativa l’usura bancaria. Il 7 Marzo del 1996, con la L. 108, essa viene ridisegnata in modo innovativo e modificata profondamente. Il parametro oggettivo rappresentato dal Tasso di Soglia d’Usura, ex Art. 2 della stessa L.108/96, diventa un elemento numerico certo, un limite da non superare.
Si ha usura quando il corrispettivo di una prestazione in denaro consistente nella richiesta di interessi, spese e commissioni costituisce un costo totale finanziario estremamente esoso in relazione alla categoria della prestazione, all’entità della prestazione ed alle dinamiche finanziarie del mercato.

COME DIFENDERSI DALL'USURA BANCARIA 


Un esempio tra i tanti il risultato ottenuto da SDL CENTRO STUDI SPA con una famiglia in difficoltà dove la banca apre un pignoramento. Questa volta però per la Banca vita dura: sospesa infatti l’esecuzione per Usura.

Purtroppo, come ha evidenziato l'Espresso in un articolo del 4 febbraio 2015:  "da qualche mese il Tribunale del capoluogo lombardo, dove hanno sede legale parecchi istituti di credito, ha iniziato a respingere le cause di usura bancaria. Motivando così la scelta: le perizie tecniche devono essere svolte secondo i criteri fissati dalla Banca d'Italia. I cui azionisti, però, sono gli stessi istituti". Paradossale considerando che invece nel resto d’Italia le ragioni dei consumatori continuano a prevalere.

Le uniche cifre sono quella della Fondazione Sdl che, analizzando circa 150 mila prodotti bancari,  ha rilevato in numerosi casi la presenza di usura oggettiva ai sensi del codice penale.
Con una pre-analisi gratuita che poi si può trasformare in perizia per chi decide di fare valere i propri diritti contro la banca si può andare a individuare eventuali anomalie finanziarie, chiedendo il rispetto dei diritti del cliente e trovando un accordo, non uno scontro, tra la banca e il cliente.

TRUFFA CONTRATTUALE 

Quando viene commessa una truffa contrattuale? Può succedere che gli istituti di credito rilascino, in materia bancaria, una mendace informazione sul possibile  rischio di operazioni concluse da parte dei funzionari di un istituto di credito.  
Questa prassi è qualificata come reato a tutti gli effetti quando rilasciano  in conclamata violazione del generale principio di buona fede negoziale, oltre che degli specifichi obblighi previsti dalla legge sulle Società d’intermediazione mobiliare.

COME DIFENDERSI DALLA TRUFFA CONTRATTUALE 

Recentemente  la Corte di Appello di Milano, riformando la sentenza assolutoria di primo grado, ha condannato per truffa aggravata alcuni funzionari di banca per aver indotto piccoli e medi imprenditori a porre in essere operazioni finanziarie su derivati valutari mediante raggiri consistiti in informative fraudolente che dissimulavano la elevata rischiosità degli strumenti finanziari negoziati.
Per recuperare le somme perdute, per cercare di annullare gli impegni contrattuali assunti fraudolen- temente, o semplicemente per avere informazioni si può chiedere un parere gratuito a SDL CentroStudi.

FIDEIUSSIONE DI ECCESSIVA ONEROSITÀ

Di frequente le banche per concedere credito ad una società o anche a persone fisiche, richiedono la prestazione di garanzie personali aggiuntive, il più delle volte fornite da soci o da familiari dei soci. La garanzia che maggiormente viene richiesta è la cosiddetta fideiussione  cioè un atto con il quale una persona si impegna a rispondere con tutto il suo patrimonio dell’obbligazione di un altro soggetto: in pratica un accordo scritto con il quale un soggetto, chiamato fideiussore (solitamente un parente, un conoscente o un socio societario), garantisce un’obbligazione altrui (ad es. un mutuo o un finanziamento), obbligandosi personalmente nei confronti del relativo creditore del rapporto obbligatorio (generalmente una banca o comunque un istituto creditizio).
L’obbligazione del fideiussore ha carattere accessorio rispetto all’obbligazione principale. Ciò vuol dire che essa esiste nei limiti in cui esiste l’obbligazione garantita. Oltre a questo, caratteristica rilevante è che l’entità della fideiussione non può superare il valore del debito garantito e non può essere prestata a condizioni più onerose.

Tuttavia spesso accade che gli istituti di credito, in violazione a quest’ultimo principio, stipulino fideiussioni con la previsione di un capitale in garanzia di gran lunga più elevato del valore del capitale dell’obbligazione principale. Conseguentemente, il fideiussore viene a trovarsi ingiustamente in una evidenze situazione di eccessiva onerosità e difficoltà dalla quale diventa fondamentale potersi adeguatamente difendere dal punto di vista legale.

COME DIFENDERSI DALLA FIDEIUSSIONE DI ECCESSIVA ONEROSITÀ

Innanzitutto potete in qualsiasi momento revocare la fideiussione: in questo caso, però, rimanete obbligati per l’esposizione debitoria maturata al momento della revoca, quindi per tutta l’esposizione debitoria pregressa.
In secondo luogo, come previsto dall’articolo 1953 del codice civile, in alcuni casi (come l'insolvenza del debitore)  potete agire nei suoi confronti del debitore con la cosiddetta “azione di rilievo”, con la quale potete chiedere che questi vi liberi o, se non è possibile, che presti garanzie necessarie per assicurare il soddisfacimento delle vostre ragioni di regresso.

È sempre consigliabile consultare dei professionisti di fiducia prima di firmare una fideiussione, in modo da ricevere tutti i chiarimenti e le informazioni necessarie per valutare il livello di rischio al quale si va incontro.

Se invece avete già firmato, eseguite una verifica periodica della situazione debitoria e della situazione patrimoniale del debitore principale. Pretendete inoltre  dalla banca di avere tutte le informazioni necessarie.

SDL CENTRO STUDI 

SDL Centrostudi è una società specializzata nell’analisi dei contenziosi con il sistema finanziario-bancario, al fine di ripristinare la trasparenza nei rapporti economici spesso viziati da anomalie e principalmente dal fenomeno dell’anatocismo.

Nata nel 2010 dall’esigenza di far emergere il fenomeno poco conosciuto delle anomalie finanziarie nei rapporti tra banche, imprese e famiglie ha come intento di informare il soggetto interessato di quanto si possa verificare a suo danno nell’ipotesi di ritardo nei pagamenti, offrendogli una tutela in quanto parte contrattuale più debole.

Il complesso delle analisi preliminari effettuate da SDL Centrostudi, dalla sua costituzione ad oggi, è stato di oltre 170.000, con specifici approfondimenti sulle anomalie bancarie nei contratti di conto corrente. Allo stato attuale, sono pendenti più di 19.000 posizioni, stragiudiziali e giudiziali, di cui oltre 400 definite.