martedì 10 ottobre 2017

USURA BANCARIA: STORICA ORDINANZA DELLA CASSAZIONE

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza emessa dalla Sesta Sezione Civile il 4 ottobre 2017, numero 23192, si è espressa ancora una volta sulla delicata e controversa questione del superamento del tasso soglia in materia di usura bancaria e, nello specifico, sulla questione riguardante la possibilità di sommare tra loro gli interessi corrispettivi e quelli moratori. 




I giudici, nel loro pronunciamento, hanno respinto il ricorso di un istituto bancario affermando che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore”.

Inoltre il supremo tribunale ha dichiarato, concordemente con quanto già affermato dal giudice delegato, che la banca deve essere ammessa al passivo con riferimento alla sola sorte capitale, non potendo essere riconosciuti gli interessi moratori: come emerso dalla c.t.u., al momento della pattuizione il tasso degli interessi moratori era superiore al tasso soglia, vertendosi, così, in ipotesi di usura originaria (e non in quella di usura sopravvenuta come dedotto dalla banca) e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 1815 c.c., la pattuizione del tasso di mora era considerata nulla e nessun interesse spettava.

Qual è la differenza fra usura originaria e usura sopravvenuta? 

L’art. 1815 cod. civ. dispone che se in un rapporto bancario sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. L’interesse è definito usurario se supera il valore del Tasso Soglia stabilito per quel periodo. La Legge n. 24/2001 precisa infatti che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titoli, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Di conseguenza, un tasso di interesse superiore al tasso soglia, rende nullo il pagamento degli interessi, e l’istituto di credito è tenuto alla restituzione degli interessi pagati fino a quel momento. L’usura originaria si ha, di conseguenza, quando il tasso di interesse è superiore fin dal momento della stipula al tasso soglia. L’usura sopravvenuta prevede invece il superamento del tasso soglia nel corso del contratto, e comporta l’inopponibilità al cliente dei tassi eccedenti tale limite e, di conseguenza, il tasso dovrebbe essere ridotto al limite del tasso soglia rilevato su base trimestrale.

1 commento:

  1. Mi scuso nel sembrare ripetitivo...ma già il titolo di questo articolo dice tutto " una storica Vittoria della Legalità nei confronti di uno dei " Poteri Forti" che, purtroppo, nel nostro paese.....

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